Sez. L, Sentenza n. 12654 del 08/07/2004 (Rv. 574376 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE | Assunzione temporanea di mano d'opera - Impiego da parte dei consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui - Inserimento nella organizzazione pubblicistica dei predetti enti - Legge reg. n. 15 del 1994 - Deroga alla disciplina escludente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Condizioni - Fonte normativa disponente la deroga per casi particolari - Fondamento.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE
In tema di assunzioni temporanee alle dipendenze di pubbliche amministrazioni con inserimento nella organizzazione pubblicistica dell'Ente, trovano applicazione le disciplina e specifiche che escludono la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per i rapporti di lavoro di diritto privato, avendo riguardo l'art. 97 Cost. non alla natura giuridica del rapporto ma a quella dei soggetti, salvo che una fonte normativa non disponga diversamente per casi particolari; alla regola generale, così individuata, non derogano le previsioni dell'art. 5 della legge reg. della Puglia n. 15 del 1994, che si limitano a dettare prescrizioni sulla mano d'opera da impiegare, da parte dei Consorzi di bonifica, per la gestione degli impianti irrigui, ma non disciplinano in alcun modo i contratti di lavoro a termine stipulati con la Regione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 18/04/1994 num. 15 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)