Sez. 3, Sentenza n. 10906 del 07/08/2001 (Rv. 548856 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Data di inizio del contratto - Insediamento del conduttore nel fondo - Rilevanza - Modificazioni successive del contratto - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
Al fine di stabilire la scadenza del rapporto di affitto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 302 del 1982, deve aversi riguardo al momento genetico del rapporto, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipula dell'originario contratto siano intervenute delle modificazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti o che siano mutate alcune clausole del contratto stesso, come quella relativa al corrispettivo dovuto dall'affittuario, o quella disciplinante alcuni obblighi secondari a carico dell'una o dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)