diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2248 del 07/04/1984 (Rv. 434286 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 N. 1975 - PORTATA - IRRETROATTIVITÀ DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA STESSA LEGGE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ATTINENTI A RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434286-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI E ASBESTOSI - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 780 N. 1975 - PORTATA - IRRETROATTIVITÀ DELLA DISCIPLINA SUDDETTA - CONSEGUENZE - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA STESSA LEGGE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - ATTINENTI A RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - IRRILEVANZA.*

L'art. 4 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative, a favore dei lavoratori o dei loro superstiti, in caso di Invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi, di gravità anche minima, associata a qualsiasi altra Forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, ha ampliato la tutela assicurativa precedentemente concessa dall'art. 145 del d.P.R. n. 1124 del 1965 con riguardo al solo caso di associazione di dette malattie professionali alla tubercolosi polmonare. Dovendosi, pertanto, riconoscere alla norma un contenuto innovativo, non può alla stessa attribuirsi, in difetto di specifiche Disposizioni, efficacia retroattiva, con la conseguenza che essa non può trovare applicazione ad eventi verificatisi sotto l'impero della previgente normativa (nella specie, morte del lavoratore determinata da polmonite acuta, ancorché associata a silicosi), a differenza del disposto di cui all'art. 3 della stessa legge n. 780 del 1975, il quale, abrogando l'art. 142 del T.U. Di cui al citato d.P.R., ha semplicemente dettato una nuova disciplina degli strumenti probatori relativi alla silicosi, applicabile perciò anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ancorché attinenti a rapporti anteriormente sorti.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)