Sez. 1, Sentenza n. 1564 del 21/01/2009 (Rv. 606273 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA | Attività di vigilanza privata - Esercizio - Autorizzazione - Approvazione delle tariffe - Natura - Possibilità di praticare tariffe diverse - Sussistenza.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
Nella materia degli istituti di vigilanza privata, di cui all'art. 234 del r.d. 18/06/1931 n. 773, la normativa pubblicistica che ne disciplina l'attività - imposta dalla contiguità con i compiti istituzionalmente e normalmente riservati allo Stato - ha un rilievo meramente esterno ed è volta al controllo dell'attività medesima, alla luce degli interessi pubblici connessi, ed è, dunque, in tale dimensione che operano, sia il provvedimento autorizzatorio, sia quelli mediante i quali si realizzano i controlli, ivi compreso il provvedimento prefettizio di approvazione delle tariffe; conseguentemente, l'approvazione delle tariffe, in quanto espressiva del predetto controllo sulla singola impresa, non può incidere sul principio di libera determinazione del corrispettivo dei servizi ed impedire la pratica di tariffe diverse da quelle approvate, ancorché tale pratica sia penalmente o amministrativamente sanzionata in danno del soggetto autorizzato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 234
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)