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Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 21/07/1967 (Rv. 328852 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DENUNCIA - INDICAZIONE DELLA GENERALE SINTOMATOLOGIA DELLE INFERMITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328852-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DENUNCIA - INDICAZIONE DELLA GENERALE SINTOMATOLOGIA DELLE INFERMITA - SUFFICIENZA.*

La Determinazione del complesso invalidante pensionabile deve essere fatta con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo e in quella Sede accertate o, comunque, accertabili, secondo un normale e corretto procedimento diagnostico, in relazione al quadro patologico prospettato dall'assicurato. Il prestatore dell'opera adempie l'Onere della denunzia con la semplice indicazione della generale sintomatologia delle infermita, e cioe dei fenomeni esterni e delle menomazioni che le accompagnano e le caratterizzano, senza necessita di individuare le singole affezioni patologiche con gli appropriati termini tecnici.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)