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Sez. 2, Sentenza n. 2581 del 14/07/1969 (Rv. 342173 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA DENUNZIATE E VALUTATE IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DENUNZIA AMMINISTRATIVA - ESPOSIZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342173-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA DENUNZIATE E VALUTATE IN SEDE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DENUNZIA AMMINISTRATIVA - ESPOSIZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA - SUFFICIENZA.*

In tema di pensione di invalidita il giudice deve tener conto delle infermita preesistenti che siano state denunciate all'atto della presentazione della domanda amministrativa, ovvero nel corso del procedimento amministrativo e che pertanto siano state oggetto di possibile valutazione nel procedimento medesimo. Il principio va inteso nel senso che all'assicurato non incombe la diligenza di indicare nella denuncia, qualificandole espressamente sotto l'aspetto tecnico, le infermita costituenti il complesso invalidante, essendo sufficiente che egli ne indichi almeno i sintomi rivelatori, ponendo cosi in grado lo istituto di accertarle mediante gli opportuni metodi di indagine diagnostica. (V. 3676-68, massima n.336971 3248-68, massima n.336206 2950-68, massima n.335731 2233-67, massima n.329417 1963-67, massima n. 328852).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)