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Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 25/02/1977 Ud. (dep. 24/11/1977) Rv. 137339 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1977-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137339-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - ESTREMI.*

L'elemento soggettivo richiesto dall'art 216, n 2, RD 16 marzo 1942, n 267 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e il dolo specifico, ossia la volonta dell'imprenditore di sottrarre, distruggere o falsificare i libri o le altre scritture contabili, con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ovvero di tenerli in modo da rendere impossibile o molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari in previsione della possibilita del fallimento.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)