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Sez. 5, Sentenza n. 1769 del 08/02/1984 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162865 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO): DOLO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - DOLO EVENTUALE.*
Stato
decisa il 1984-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162865-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA DOCUMENTALE - ELEMENTO PSICOLOGICO (SOGGETTIVO): DOLO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - DOLO EVENTUALE.*

Nella bancarotta fraudolenta documentale, consistente nella irregolare o caotica tenuta dei libri o delle scritture contabili è sufficiente il dolo generico consistente nell'intenzione dell'imprenditore di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Tale intenzione è sempre riferibile, anche se soltanto a livello eventuale, all'instaurazione della procedura concorsuale. (V mass n 134840; (V mass n 105302; (Conf mass n 152435, ed ivi citata sulla prima parte; (Conf mass n 137341, ed ivi citata sulla seconda parte; (contra mass n 137339; (contra mass n 104984).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)