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Sez. 2, Sentenza n. 1643 del 07/06/1973 (Rv. 364525 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE DI PARTE SOLO IN SEDE DI MERITO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364525-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE DI PARTE SOLO IN SEDE DI MERITO - NECESSITA.*

Il principio secondo il quale il giudicato puo rilevarsi d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in Cassazione vale soltanto per il giudicato formatosi nello stesso processo (giudicato cosiddetto interno) mentre se esso si e formato in altro giudizio da luogo ad una comune eccezione, che deve essere proposta nei modi di rito in Sede di merito. (Conf 330/66, mass n 320637).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)