Sez. 1, Sentenza n. 1008 del 20/03/1976 (Rv. 379655 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA - FORMULAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO PROBATORIO DELLA ECCEZIONE - ECCEZIONE IMPLICITA - ESCLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - FORMULE SACRAMENTALI - IRRILEVANZA - FORMULAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA - PRODUZIONE DI UN DOCUMENTO PROBATORIO DELLA ECCEZIONE - ECCEZIONE IMPLICITA - ESCLUSIONE.*
L'eccezione di cosa giudicata (o di giudicato esterno) non richiede l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che essa risulti, anche implicitamente, dal contenuto sostanziale delle deduzioni e richieste avanzate dalle parti: tuttavia la mera produzione di un documento (nella specie: copia di un decreto ingiuntivo) nel quale potrebbe ravvisarsi in ipotesi la prova dell'eccezione di giudicato esterno, non comporta di per se la deduzione dell'eccezione medesima e non solleva la parte, cui spetta di proporla, dall'Onere di affermazione, trattandosi di questione non rilevabile d'ufficio. (V 1191/74, mass n 369233; (V 1970/73, mass n 365078; (V 1643/73, mass n 364525; (V 2394/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)