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Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 30/01/2003 (Rv. 561070 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Diritto ad equa riparazione - Condizioni - Computo del termine ai fini della declaratoria di irragionevolezza - "Dies a quo".
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561070-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'art. 2 della legge n.89 del 2001, nel riconoscere il diritto ad un'equa riparazione per il pregiudizio che la parte di un processo abbia subito a seguito dell'irragionevole protrarsi del procedimento, esclude ogni influenza del lasso temporale precedente al termine ritenuto ragionevole (lasso temporale che, per l'effetto, non può ritenersi cumulabile con il successivo periodo esulante da tale canone di ragionevolezza), tale delimitazione conformandosi puntualmente a quanto disposto nell'art.6 della Convenzione europea, il quale, nel sancire il diritto ad ottenere la definizione della lite entro un termine ragionevole, comporta che tale diritto può legittimamente dirsi violato solo per effetto e a partire dal superamento del medesimo termine.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)