Sez. 1, Sentenza n. 14885 del 22/10/2002 (Rv. 557995 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Procedimento camerale di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Decreto della corte d'appello - Ricorso per cassazione avverso di esso (art. 3, comma sesto, legge n. 89 del 2001) - Per tutti i motivi dell'art. 360 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il decreto con cui la corte d'appello si pronuncia, all'esito di un procedimento camerale, sulla domanda di equa riparazione proposta dall'interessato in caso di violazione del termine ragionevole del processo, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell'art. 360 cod. proc. civ., e non soltanto per violazione di legge, atteso che l'art. 3, comma sesto, della legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede espressamente, avverso il decreto della corte territoriale, il rimedio del ricorso per cassazione senza alcuna limitazione in ordine ai motivi proponibili, così intendendo riferirsi al ricorso ordinario per cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)