Sez. 3, Sentenza n. 8697 del 17/06/2002 (Rv. 555098 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Clausola penale - Esclusione - Nuova disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 1996 - Contratti stipulati in epoca anteriore - Applicabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
La clausola penale, in considerazione della sua funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, non era soggetta a specifica approvazione, in quanto ad essa non poteva riconoscersi il contenuto di clausola vessatoria, nel vigore della disciplina anteriore a quella introdotta, con l'art. 1469 - bis cod. civ., dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, le cui disposizioni, prive di effetto retroattivo, non si applicano ai negozi conclusi in epoca antecedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)