Sez. 3, Ordinanza n. 10086 del 24/07/2001 (Rv. 548446 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Nuova disciplina dei contratti stipulati dal consumatore - Efficacia retroattiva - Esclusione - Rinnovazione tacita del contratto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 52 del 1996 - Applicabilità - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
Gli artt. 1469 - bis e seguenti cod. civ. - privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge - sono applicabili al contratto rinnovato tacitamente successivamente all'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che con l'art. 25 ha aggiunto, nel Libro IV del codice civile, il Capo XIV - bis contenente detti articoli, atteso che in tal caso si verifica una nuova regolamentazione tra le parti dei loro rapporti, sia pure configurata "per relationem" sulla base delle precedenti clausole contrattuali, fondata su un reciproco consenso espresso tacitamente, ma in maniera inequivoca.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)