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Sez. 5, Sentenza n. 4799 del 24/02/1988 Ud. (dep. 20/04/1988) Rv. 178183 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - ATTI PRIVI DI SOTTOSCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178183-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - ATTI PRIVI DI SOTTOSCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*

Perché un atto possa considerarsi pubblico ai fini della applicazione delle norme sul falso documentale, non occorre necessariamente la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale al quale l'atto risale, sempre che essa non sia richiesta come requisito essenziale del documento e che esista la possibilità di individuare la persona e l'ente da cui l'atto proviene. (in applicazione di tale principio si è ritenuto che integra gli estremi della falsità materiale l'alterazione della ricevuta di versamento in c/c postale di tassa automobilistica, ancorché non recante la sottoscrizione dell'ufficiale postale che aveva accettato il versamento, anche perché l'art. 1 d.P.R. 28 aprile 1981 n. 336, nel modificare l'art. 102-bis R.d. 30 maggio 1940 n. 775 (regolamento dei servizi postali a danaro) non ha richiesto più la convalida con bollo e firma del tagliando di attestazione del versamento). (V mass n 175017; (V mass n 174463; (Conf mass n 168923).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)