Sez. 1, Sentenza n. 1754 del 18/05/1976 (Rv. 380526 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE IN UNICA COPIA - LICEITA - CONDIZIONE - CONTITOLARITA DELLA STESSA IMPRESA RICONOSCIUTA NELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOTIFICAZIONE IN UNICA COPIA A PIU PARTI AUTONOME E DISTINTE - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE IN UNICA COPIA - LICEITA - CONDIZIONE - CONTITOLARITA DELLA STESSA IMPRESA RICONOSCIUTA NELLA SENTENZA IMPUGNATA - NOTIFICAZIONE IN UNICA COPIA A PIU PARTI AUTONOME E DISTINTE - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*
La notificazione dell'atto di gravame in unica copia presso il comune procuratore di piu persone, che si indichino quali contitolari della stessa impresa commerciale, e, quindi, rappresentanti della stessa parte, e rituale ove la predetta qualita degli appellati sia stata dedotta ed accertata in primo grado, non anche, pertanto, quando i medesimi siano stati in giudizio nella veste di parti autonome e distinte, e come tali siano stati ritenuti dalla sentenza impugnata. In questa seconda ipotesi, la notificazione in unica copia e inesistente, per incertezza assoluta sul destinatario, con la conseguenza che l'instaurarsi del rapporto processuale, per la Costituzione degli appellati, ha effetto sanante ex nunc, e non pregiudica i diritti quesiti, ivi compreso quello a sentire dichiarare inammissibile l'appello, essendo la Costituzione avvenuta dopo il decorso del termine per impugnare. (V 3337/73, mass n 367234; (V 1790/73, mass n 364754).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)