Sez. 1, Sentenza n. 1790 del 18/06/1973 (Rv. 364754 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA AL PROCURATORE DI COPIE IN NUMERO UGUALE AL NUMERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - INVALIDITA ASSOLUTA - SANATORIA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - CONSEGNA AL PROCURATORE DI COPIE IN NUMERO UGUALE AL NUMERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETA - INOSSERVANZA - INVALIDITA ASSOLUTA - SANATORIA - LIMITI.*
La notificazione dell'impugnazione al procuratore costituito per una pluralita di parti deve ritenersi giuridicamente inesistente, ove non sia avvenuta mediante consegna di un numero di copie uguale al numero delle parti. Tale anormale situazione processuale e sanata dalla Costituzione dei destinatari dell'atto, la quale, pero, avendo efficacia ex nunc, non pregiudica i diritti quesiti. (Conf 1605/72, mass n 358395; 17/72, mass n 355673).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)