Sez. U, Sentenza n. 229 del 09/04/1999 (Rv. 525110 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Irrogazione - Adeguatezza della sanzione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
L'adeguatezza della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori (nella specie, radiazione) non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)