Sez. U, Sentenza n. 15713 del 12/12/2001 (Rv. 551087 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Determinazione della sanzione - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati non è censurabile in sede di giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, essendo riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)