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Sez. L, Sentenza n. 5643 del 17/10/1988 (Rv. 460190 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE - INTEGRAZIONI RETRIBUTIVE RICONOSCIUTE IN GIUDIZIO AL LAVORATORE DEQUALIFICATO E LORO RIVALUTAZIONE - INCLUSIONE - INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460190-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE - INTEGRAZIONI RETRIBUTIVE RICONOSCIUTE IN GIUDIZIO AL LAVORATORE DEQUALIFICATO E LORO RIVALUTAZIONE - INCLUSIONE - INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Fanno parte del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in tema di istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e sono quindi soggette alla ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche le integrazioni retributive riconosciute in Sede giudiziale al lavoratore ingiustamente dequalificato, ancorché questi non abbia mai svolto le mansioni proprie della qualifica che gli sarebbe spettata. La stessa ritenuta si applica alla rivalutazione monetaria di tali integrazioni attribuita ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una componente dell'originario credito di lavoro, mentre ne restano invece esclusi gli interessi dovuti ai sensi dello stesso art. 429, i quali sono oggetto di un'obbligazione autonoma, anche se accessoria, rispetto al credito cui accedono ed esulano quindi dai redditi di lavoro considerati dal d.P.R. n. 597 del 1973. (V 5344/87, mass n 453924; (V 5114/87, mass n 453711; (V 4129/87, mass n 446914).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)