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Sez. L, Sentenza n. 5344 del 16/06/1987 (Rv. 453924 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITENUTA DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - OBBLIGO RELATIVO SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453924-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RITENUTA DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - OBBLIGO RELATIVO SUSSISTENZA.*

La rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. costituisce una componente essenziale del complessivo credito di lavoro soddisfatto tardivamente, che è strettamente connessa al credito originario e, come questo, trova titolo, immediato e diretto, nel rapporto di lavoro. Essa, pertanto, è assoggettata allo stesso regime - anche fiscale - del credito di lavoro cui accede, con l'ulteriore conseguenza che la stessa rivalutazione monetaria è soggetta (al pari del "credito di lavoro dipendente" di cui agli artt. 46 e segg. del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597) alla ritenuta, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. (Conf 4127/86, mass n 446911).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)