Sez. 4, Sentenza n. 41985 del 29/04/2003 Ud. (dep. 05/11/2003) Rv. 227284 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Omissione delle misure di sicurezza - Deduzione di impossibilità tecnica - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omissione dei dispositivi di sicurezza di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 547 del 1955 non può trovare alcuna giustificazione deducendo l'impossibilità tecnica di adottare tali misure perché incompatibili con la funzionalità della macchina, posto che non può ammettersi e non sussiste - alla stregua dei principi generali di protezione delle macchine contenuti nel capo IV del titolo terzo del d.P.R. n. 547 del 1955 (articoli 7, 68, 69, 70 e 71)- alcuna impossibilità tecnica elusiva degli obblighi di prevenzione, in quanto una macchina alla quale non siano applicabili i dispositivi di sicurezza non può essere costruita, né venduta, né posta in uso.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)