Sez. 4, Sentenza n. 14413 del 24/01/2012 Ud. (dep. 16/04/2012) Rv. 253300 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Noleggio di macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche - Responsabilità del noleggiatore e del datore di lavoro - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. pen., sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l'utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell'uso. La S.C. ha precisato che la colpa del noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)