Sez. L, Sentenza n. 3136 del 23/05/1985 (Rv. 440831 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DI FATTI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI OGGETTO DELLA DEDUZIONE PROBATORIA - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DI FATTI DIVERSI DA QUELLI COSTITUENTI OGGETTO DELLA DEDUZIONE PROBATORIA - IRRILEVANZA.*
Il materiale probatorio raccolto dal giudice del merito può essere da questo valutato liberamente purché del suo convincimento egli dia motivazione immune da errori giuridici e da vizi logici senza che possa costituire preclusione alcuna la circostanza che le prove raccolte accertino fatti diversi da quelli che tendevano a dimostrare, purché però rientranti nell'ambito della controversia e rilevanti al fine della sua risoluzione. (V 6531/79, mass n 403288; (V 2735/77, mass n 386392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)