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Sez. 3, Sentenza n. 2735 del 25/06/1977 (Rv. 386392 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1977-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386392-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*

Il giudice del merito non e tenuto ad ammettere mezzi di prova, quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa; ne egli incorre in vizio di motivazione, allorche dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto conto delle deduzioni probatorie offerte dalle parti, considerandole irrilevanti od assorbite dai dati gia acquisiti al processo. (Conf 1558/74, mass n 369706; (Conf 2494/72, mass n 359969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)