Sez. 1, Ordinanza n. 479 del 03/03/1975 Cc. (dep. 04/12/1975) Rv. 131359 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELL'ISTANZA DA PARTE DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, NEL PERIODO INTERCORSO TRA LA SENTENZA N 204 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA LEGGE N 6 DEL 1975 - PROVVEDIMENTO ABNORME.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELL'ISTANZA DA PARTE DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA, NEL PERIODO INTERCORSO TRA LA SENTENZA N 204 DEL 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA LEGGE N 6 DEL 1975 - PROVVEDIMENTO ABNORME.*
Deve essere qualificato abnorme il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilita dell'istanza di concessione della liberazione condizionale, emesso nel periodo intercorso tra la sentenza n 204 del 1974 della Corte costituzionale e la legge n 6 del 1975 dal giudice di sorveglianza, il quale si sostituisce in tal modo al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente ed impedisce che l'istanza pervenga alla cognizione di questo giudice. Esso, pertanto, avendo un contenuto decisorio di carattere giurisdizionale (una volta caduta la configurabilita del procedimento amministrativo preveduto nel precedente sistema), puo ben essere impugnato con il ricorso per Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Legge 12/02/1975 num. 6 art. 1 CORTE COST., Legge 12/02/1975 num. 6 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)