Sez. L, Sentenza n. 3323 del 05/07/1978 (Rv. 392754 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE AL DI FUORI DEI CASI EX LEGGE N 230 DEL 1962 - CONSEGUENZE - DURATA INDETERMINATA DEL RAPPORTO E INVALIDITA DEL CONGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA PREVISTO NEL CONTRATTO A TERMINE - NUOVO COMPUTO DELLA BASE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA PER IL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE AL DI FUORI DEI CASI EX LEGGE N 230 DEL 1962 - CONSEGUENZE - DURATA INDETERMINATA DEL RAPPORTO E INVALIDITA DEL CONGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA PREVISTO NEL CONTRATTO A TERMINE - NUOVO COMPUTO DELLA BASE DELL'INDENNITA DI ANZIANITA PER IL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CRITERI.*
Qualora un contratto a termine sia stipulato fuori dei casi consentiti dalla legge n 230 del 1962, e debba, quindi, considerarsi a tempo indeterminato con la conseguente invalidita del conglobamento nella retribuzione dell'indennita di anzianita in esso previsto, il giudice, ai fini del nuovo computo della base dell'indennita di anzianita per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve sottrarre dall'importo globale della pattuita retribuzione la quota parte corrispondente all'originaria ed invalida predeterminazione dell'indennita di anzianita. Al riguardo, pertanto, il giudice deve accertare, tenuto conto della misura astrattamente prevista per la indennita di anzianita dal contratto collettivo, nonche di eventuali, concrete pattuizioni intercorse tra le parti al riguardo, lo ammontare dell'anzidetta quota (ricavabile, in Mancanza di altri elementi, mediante valutazione della suaccennata misura in proporzione all'importo globale annuo) per poi procedere alla nuova Determinazione dell'indennita di fine rapporto in base all'ultima retribuzione netta, risultante dalla detrazione della predetta quota.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)