Sez. L, Sentenza n. 2736 del 18/03/1987 (Rv. 451843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - CONGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - CONGLOBAMENTO NELLA RETRIBUZIONE - DIVIETO.*
L'indennità di anzianità nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982, non può essere conglobata nella retribuzione non solo perché essa matura, quale diritto, solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed è commisurata all'ultima retribuzione, ma anche perché, trattandosi di diritto inderogabile sottratto alla disponibilità delle parti, la sua misura non può essere predeterminata convenzionalmente nella fase iniziale del rapporto, ma deve essere ragguagliata alla situazione di fatto coincidente con la maturazione del diritto. (V 1355/83, mass n 426155; (V 3323/78, mass n 392754).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)