Sez. 2, Sentenza n. 365 del 05/02/1959 (Rv. 881609 - 01)
DISTANZE LEGALI - REGOLAMENTO EDILIZIO DI BARI - ZONE LIBERE TRA FABBRICATI - LARGHEZZA - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE.
DISTANZE LEGALI - REGOLAMENTO EDILIZIO DI BARI - ZONE LIBERE TRA FABBRICATI - LARGHEZZA - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE.
L'art. 83 del regolamento edilizio del comune di Bari, nel prescrivere che le zone libere tra fabbricati prospicienti debbono essere larghe almeno otto metri, pone in essere una disposizione che e integrativa delle norme del codice civile relative alle distanze tra le costruzioni su fondi finitimi; ed in conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli art. 872, 2 comma, e 873 dello stesso codice, essa deve considerarsi attributiva di diritti soggettivi perfetti a favore dei proprietari dei fondi confinanti, i quali, nel caso di inosservanza delzi al giudice istanza come sopra prescritto, possono agire dinanzi al giudice ordinario per ottenere non solo il risarcimento del danno, ma anche la riduzione in pristino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)