Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9028 del 18/04/2014 (Rv. 631159 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro delle persone fisiche - Presunzione di coincidenza tra domicilio e residenza - Prova contraria - Ammissibilità - Individuazione della competenza territoriale in base al domicilio effettivo del convenuto.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Ai fini della competenza territoriale, la coincidenza tra il luogo di residenza e quello di domicilio del convenuto integra una presunzione semplice e, come tale, suscettibile di prova contraria, con la conseguenza che il foro territoriale può essere correttamente radicato nel luogo ove il convenuto abbia il domicilio effettivo, individuato in relazione allo svolgimento della parte più rilevante della sua attività economica e professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)