Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1813 del 28/01/2014 (Rv. 629818 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Divergenza tra sede legale e sede effettiva - Disciplina dell'art. 46, secondo comma, cod. civ. - Sede effettiva - Rilevanza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
Il principio contenuto nell'art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo cui in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, e, pertanto, rileva anche ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)