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Sez. 2, Sentenza n. 38801 del 01/10/2008 Ud. (dep. 14/10/2008) Rv. 241462 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE | Occupazione abusiva alloggio di proprietà di ente territoriale - Art. 633 cod. pen. - Violazione amministrativa ex art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977 - Rapporto di specialità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241462-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE

Non sussiste rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L'illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari. (Nella fattispecie, la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, posto che l'elemento psicologico del reato ex art. 633 cod. pen. consiste nel dolo specifico di ottenere un qualsiasi profitto, quanto eccepito dal ricorrente circa l'intenzione di regolarizzare con l'Ente proprietario dell'immobile la posizione di illegalità incriminata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)