Sez. 2, Sentenza n. 2697 del 02/12/1999 Ud. (dep. 03/03/2000) Rv. 215716 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE | Occupazione abusiva di alloggi popolari - Violazione amministrativa prevista dall'art.26 della legge n.513 del 1977 - Rapporto di specialità - Insussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE
Non sussiste rapporto di specialità, rilevante a norma dell'art.9 della legge n.689 del 1981, tra il reato di cui all'art.633 cod.pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art.26, comma 4, della legge n.513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. Tale illecito, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l'evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)