Sez. L, Sentenza n. 6807 del 04/06/1992 (Rv. 477545 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi | Prestazioni in favore di soggetto diverso dal datore di lavoro - Accertamento come comando o distacco ovvero come pseudoappalto - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Comandi e distacchi
L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare come comando o distacco (il quale, oltre la temporaneità, presuppone l'interesse del datore di lavoro distaccante), anziché come pseudoappalto vietato dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, la prestazione lavorativa in favore di soggetto diverso dal datore di lavoro, è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)