Sez. L, Sentenza n. 11363 del 17/06/2004 (Rv. 573702 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Legittimità - Condizione - Non definitività ed effettiva operatività del contratto di lavoro in corso con il distaccante - Accertamento relativo - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI
La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (fattispecie cosiddetta di distacco o di comando), in forza del principio generale che si desume dall'art. 2127 cod. civ. e dalla legge n. 1369 del 1960 - che esclude che un imprenditore possa inserire a tutti gli effetti un proprio dipendente nella organizzazione di altro imprenditore senza che il secondo assuma la veste di datore di lavoro -, è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, sì che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso. L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare come comando o distacco, anziché come pseudoappalto, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, la prestazione lavorativa in favore di soggetto diverso dal datore di lavoro, è riservato al giudice del merito - il quale deve svolgere un'accurata indagine in ordine all'esistenza o meno di un concreto e persistente interesse del distaccante a che il lavoratore svolga la sua prestazione fuori dell'impresa, nel permanere di un vincolo di dipendenza non meramente apparente - ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2127, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)