Sez. L, Sentenza n. 5073 del 21/11/1977 (Rv. 388676 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE IN MISURA DIVERSA DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE A DUE LAVORATRICI AVENTI LE STESSE MANSIONI, SUL PRESUPPOSTO DELLA DIFFERENZA DELLE RISPETTIVE SITUAZIONI PERSONALI E FAMILIARI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE GIUDIZIALE IN MISURA DIVERSA DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE A DUE LAVORATRICI AVENTI LE STESSE MANSIONI, SUL PRESUPPOSTO DELLA DIFFERENZA DELLE RISPETTIVE SITUAZIONI PERSONALI E FAMILIARI - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Non e censurabile in Sede di legittimita la Determinazione della retribuzione sufficiente da parte del giudice del merito che l'abbia determinata in misura diversa per due lavoratrici, dipendenti da uno stesso imprenditore ed aventi le stesse mansioni, ma tenendo conto delle loro differenti situazioni personali e familiari. L'art 36 della Costituzione infatti prescrive che la retribuzione dev'essere proporzionata alla quantita e qualita del lavoro prestato, ma anche che essa dev'essere in ogni caso idonea ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia. (V 3473/74, mass n 371976).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)