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Sez. L, Sentenza n. 3473 del 08/11/1974 (Rv. 371976 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICAZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO - APPLICABILITA COME PARAMETRO.*
Stato
decisa il 1974-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371976-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICAZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO - APPLICABILITA COME PARAMETRO.*

Il potere conferito al giudice dall'art 36 della Costituzione in relazione all'art 2099 cod civ deve essere esercitato attraverso un esame di tutti gli elementi necessari per la decisione, operando una congrua valutazione della retribuzione che si denuncia in contrasto con la norma costituzionale onde accertare in primo luogo se la stessa sia o meno proporzionata alla qualita e quantita del lavoro effettivamente prestato, ed inoltre e autonomamente se possa ritenersi sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa. Nel caso di riconosciuta incongruita del trattamento previsto, ai fini dell'adeguamento di esso, il giudice potra avvalersi di una regolamentazione collettiva che, se pur non direttamente applicabile, possa essere considerata come parametro per la categoria considerata. (V 3372'73, mass n 367300).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)