Sez. 3, Sentenza n. 2969 del 22/05/1979 (Rv. 399290 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - INDAGINI CONSEGUENTI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - INDAGINI CONSEGUENTI.*
L'eccezione di cosa giudicata, che sia dedotta come ostativa alla nuova proposizione della stessa domanda, involge una duplice indagine: l'identificazione dell'Azione su cui si e formato lo accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile, e il rapporto logico fra le questioni prospettate o prospettabili come presupposto della pronuncia rispetto al contenuto di questa. L'autorita di cosa giudicata, infatti, si determina con riferimento alla portata della decisione finale e copre il dedotto ed il deducibile con riguardo agli elementi formativi di essa. (V 3023/78, mass n 392459).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)