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Sez. 1, Sentenza n. 3023 del 20/06/1978 (Rv. 392459 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - QUESTIONI NON PROPOSTE, MA COMPRESE NELLA SFERA LOGICO-GIURIDICA DELLA DECISIONE O INCOMPATIBILI CON ESSA - GIUDICATO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO.*
Stato
decisa il 1978-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392459-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE (QUID DISPUTANDUM E QUID DISPUTATUM) - QUESTIONI NON PROPOSTE, MA COMPRESE NELLA SFERA LOGICO-GIURIDICA DELLA DECISIONE O INCOMPATIBILI CON ESSA - GIUDICATO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO.*

L'autorita della cosa giudicata, sebbene limitata a quanto ha formato oggetto del giudizio, copre, all'interno di questo limite, il dedotto e il deducibile e comprende non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere in causa, ma anche tutte quelle che avrebbero potuto o dovuto essere dedotte in via d'Azione o di eccezione, con l'effetto che rimangono precluse tutte le questioni non proposte, comprese nella sfera logico giuridica della decisione o incompatibili con la medesima. (nella specie, il giudice del merito, identificando la causa petendi con la norma di diritto da applicare alla fattispecie, aveva ritenuto che il giudicato, con il quale era stata respinta una domanda tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo ai sensi della legge 19 luglio 1961 n 659, non era opponibile in una diversa e successiva controversia fra le stesse parti con le quali si chiedeva l'esenzione dalla stessa imposta di consumo ex art 45 legge 13 maggio 1965 n 431. La suprema Corte, nel cassare la decisione, ha enunciato il principio di cui alla massima). (V 524/76, mass n 379189; (V 4118/74, mass n 372747; (V 260/74, mass n 367889).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/07/1961 num. 659 CORTE COST., Legge 13/05/1965 num. 431 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)