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Sez. 5, Sentenza n. 26886 del 21/12/2009 (Rv. 610888 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Fondazioni bancarie - Disciplina fiscale ex art. 12 del d.lgs. n. 153 del 1999 - Esonero dalla ritenuta sui dividendi ex art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610888-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di disciplina fiscale delle fondazioni bancarie, l'art. 12 del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, il quale estende a tali enti, ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, il regime tributario proprio degli enti non commerciali, ex art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione applicabile "ratione temporis"), pur riconoscendo espressamente la sola riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG, ex art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, implicitamente ha concesso anche l'esonero dalla ritenuta sui dividendi ex art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, stante la coincidenza dell'ambito applicativo di tale norma con quello dell'art. 6 citato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10, Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)