Sez. 5, Sentenza n. 19365 del 17/12/2003 (Rv. 569028 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ A SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI NON SI APPLICA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE O L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ED AI POSSESSORI DI AZIONI AL PORTATORE EMESSE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE (IMPOSTA CEDOLARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) | Fondazioni bancarie - Esonero dalla ritenuta a titolo di imposta sugli utili percepiti - Ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 1745 del 1962 - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ A SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI NON SI APPLICA L'IMPOSTA COMPLEMENTARE O L'IMPOSTA SULLE SOCIETÀ ED AI POSSESSORI DI AZIONI AL PORTATORE EMESSE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE (IMPOSTA CEDOLARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)
L'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'art. 10-bis della legge n. 1745 del 1962, la quale comporta un esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sugli utili derivanti dalle partecipazioni societarie possedute, coincide con quello di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 in quanto anch'essa trova la sua <ratio> in un giudizio di meritevolezza dell'attività svolta dal contribuente. Pertanto, essa spetta anche alle Fondazioni bancarie proprio in considerazione del giudizio di meritevolezza dell'attività da queste svolte.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)