Sez. 3, Sentenza n. 6730 del 30/03/2005 (Rv. 582084 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Controversia concernente l'accertamento negativo della sola misura di canoni per erogazione di acqua potabile - Sentenza pronunziata dal giudice di pace secondo equità - Pronuncia meramente negatoria dell'obbligo di pagamento - Mancata determinazione della misura dell'obbligo - Inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Qualora in un giudizio secondo equità avanti al giudice di pace, introdotto dall'utente per l'accertamento negativo della debenza di somme richieste dal Comune per il servizio di erogazione dell'acqua potabile comunale, l'utente abbia contestato non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura del corrispettivo richiesto, così ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo è stato determinato, la decisione del giudice di pace, una volta negata la validità di quella modalità di determinazione, non può limitarsi a dichiarare illegittima la richiesta di pagamento del canone, ma deve provvedere alla determinazione del diverso corrispettivo dovuto, sulla base o dell'applicazione in modo corretto dei criteri predeterminati dal Comune o di un diverso criterio che ritenga adeguato al caso concreto (sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)