Sez. 1, Sentenza n. 20416 del 20/09/2006 (Rv. 594335 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Stato passivo - Approvazione - Decreto - Effetti - Ammissione del credito - Mancata impugnazione - Controversia relativa all'esistenza ed all'entità di esso - Nel procedimento fallimentare - Preclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO
Il decreto dichiarativo dell'esecutività dello stato passivo di cui agli artt. 96 e 97 legge fall., se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito ammesso, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)