Sez. 1, Sentenza n. 952 del 03/02/1987 (Rv. 450581 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DELEGATO - EFFETTI PRECLUSIVI - VINCOLO PERTINENZIALE DI BENI MOBILI AD IMMOBILI OGGETTO DI PRELAZIONE - ELUSIONE O SUPERAMENTO DA ATTO O PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DELEGATO - EFFETTI PRECLUSIVI - VINCOLO PERTINENZIALE DI BENI MOBILI AD IMMOBILI OGGETTO DI PRELAZIONE - ELUSIONE O SUPERAMENTO DA ATTO O PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il decreto con il quale il giudice delegato dichiara esecutivo lo stato passivo, se non impugnato, preclude, nell'ambito della procedura fallimentare, ogni questione relativa non solo all'esistenza del credito, alla sua entità ed all'efficacia del titolo da cui deriva, ma anche all'esistenza delle cause di prelazione in correlazione agli specifici beni con riguardo ai quali il diritto di garanzia (salvo il caso di sua richiesta ed ammissione solo generica) è dedotto e riconosciuto. Pertanto, una volta che sia stato ritenuto, con detto decreto, il vincolo pertinenziale di dati mobili ai beni immobili oggetto della prelazione, tale vincolo non può essere superato od eluso da alcun successivo atto, o provvedimento della procedura fallimentare con la conseguenza che, anche in caso di vendita separata dei mobili pertinenziali, il rispettivo ricavato non può essere distolto dalla soddisfazione dello specifico credito assistito dalla prelazione. (V 2255/84, mass n 434291; (V 3082/76, mass n 381866; (V 2753/68, mass n 335365).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)