Sez. 3, Sentenza n. 3174 del 09/05/1983 (Rv. 428081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - AUTOMATICITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - AUTOMATICITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La mancata restituzione del fascicolo dell'appellante (regolarmente presentato e poi ritirato) prima della scadenza del termine indicato nell'art. 169 cod. proc. civ., non determina - essendo la disposizione di cui all'art. 348 cod. proc. civ., concernente la improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non presenti il proprio fascicolo alla prima udienza, insuscettibile di applicazione estensiva - la sanzione automatica della improcedibilità dell'appello, dovendo in tal caso il giudice del gravame decidere in base agli Atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali anche il fascicolo dell'appellante tardivamente depositato, qualora la controparte non sollevi al riguardo la relativa eccezione o il giudice ritenga di autorizzare il deposito tardivo ai sensi dell'art. 111 disp. Att. Cod. proc. civ.. (Conf 3676/82, mass n 421650).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)