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Sez. L, Sentenza n. 4570 del 22/04/1995 (Rv. 491994 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Deposito del fascicolo - Omissione dopo la costituzione - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Eventuale mancato nuovo deposito del fascicolo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491994-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO

Non è concretamente realizzabile nel rito del lavoro l'ipotesi di improcedibilità dell'appello prevista dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ. quale conseguenza del mancato deposito da parte dell'appellante del suo fascicolo, dopo la costituzione in giudizio, poiché le modalità introduttive del rito speciale non possono prescindere dal tempestivo deposito del ricorso e dei relativi allegati presso la cancelleria del giudice adito e, d'altra parte, ai fini in questione è irrilevante l'eventuale mancato nuovo deposito del fascicolo, che sia stato ritirato dopo l'iniziale regolare deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)