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Sez. 3, Sentenza n. 44006 del 24/09/2015 Ud. (dep. 02/11/2015) Rv. 265124 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di sentenza assolutoria - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265124-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando fonda il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, ovvero in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la condanna, in riforma della sentenza di primo grado, sulla base di una diversa valutazione in ordine alla natura di una testimonianza "de relato" ritenuta dal giudice di appello utilizzabile come prova e non come mero indizio implicante la necessità di riscontri esterni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)