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Sez. U, Sentenza n. 3046 del 19/10/1962 (Rv. 254489 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA - EFFICACIA SOGGETTIVA - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - ATTI PLURIMI.*
Stato
decisa il 1962-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254489-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA - EFFICACIA SOGGETTIVA - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - ATTI PLURIMI.*

Le decisioni del consiglio di stato in Sede giurisdizionale hanno efficacia di giudicato nei limiti previsti per le sentenze del giudice ordinario, a norma dell'art 2909 del cod civ, e, pertanto, deve escludersi una efficacia diretta del giudicato amministrativo nei confronti dei terzi interessati che non abbiano partecipato al relativo giudizio, Ond'essi in nessun caso possono invocare a proprio favore la pronuncia di annullamento come titolo dimostrativo della lesione di un diritto soggettivo, ai fini dell'Azione risarcitoria, potendosi, in particolari fattispecie come quelle in cui sia stato annullato un atto plurimo, ammettersi, in analogia a quanto avviene nel processo civile, soltanto una efficacia riflessa del giudicato amministrativo, consistente in mero vantaggio di fatto a favore del terzo, che non abbia impugnato il provvedimento, poi annullato su ricorso di altro interessato. (Conf 774/60, 3124/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 43, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)