Sez. 1, Sentenza n. 3458 del 21/06/1979 (Rv. 399875 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO DA ALCUNI PROPRIETARI COINVOLTI DALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DOMANDA DI UN ALTRO PROPRIETARIO DIRETTA ALLA RESTITUZIONE DEL FONDO ESPROPRIATO PER DETTA REALIZZAZIONE O, IN VIA SOSTITUTIVA O AGGIUNTIVA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DEDUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO DA PARTE DI TALE PROPRIETARIO - INAMMISSIBILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PU - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO DA ALCUNI PROPRIETARI COINVOLTI DALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - DOMANDA DI UN ALTRO PROPRIETARIO DIRETTA ALLA RESTITUZIONE DEL FONDO ESPROPRIATO PER DETTA REALIZZAZIONE O, IN VIA SOSTITUTIVA O AGGIUNTIVA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO - DEDUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO DA PARTE DI TALE PROPRIETARIO - INAMMISSIBILITA.*
A positivo fondamento della domanda diretta a far valere il diritto alla restituzione di fondo espropriato, nonche, in via sostitutiva od aggiuntiva, il diritto al risarcimento del danno, l'espropriato non puo invocare il giudicato, con il quale il giudice amministrativo, su ricorso di altri proprietari coinvolti dalla realizzazione della medesima opera pubblica, abbia annullato, per vizio nell'Esercizio del relativo potere, il provvedimento amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilita, e, di conseguenza, il decreto autorizzativo delle occupazioni d'urgenza. Detto annullamento, infatti, investe Atti amministrativi che, pur se unitari in relazione all'opera pubblica contemplata, hanno carattere plurimo e scindibile nella parte in cui incidono sulle posizioni soggettive dei proprietari dei fondi interessati dal procedimento espropriativo, cosi che ciascuna di tali posizioni, essendo autonoma ed indipendente, non puo beneficiare degli effetti ripristinatori che si verifichino in esito a quella pronuncia del giudice amministrativo resa esclusivamente a tutela di un'altra. (V 3046/62, mass n 254489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 3, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 70, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 43, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)