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Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268404 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Erronea applicazione della legge penale - Nozione - Rapporti con il vizio di motivazione..
Stato
decisa il 2016-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268404-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)